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Parco
Marino Porto Cesareo
Porto Cesareo Ente
gestore: Consorzio tra i Comuni di PORTO CESAREO, NARDO' e la Prov. di
Lecce Superficie: 17.156,90 ha. Provincia: Lecce Istituzione: Decreto
12/12/97– G.U. n.45 del 24/02/98
Porto Cesareo grazie
al suo "porto naturale" che si affaccia sull'Isola Grande, detta anche
Isola dei Conigli è uno dei più bei posti della costa salentina. Essa
dista solo 500 m dalla costa ed è ricoperta da una folta pineta di 'Pino
d'Aleppo' e da acacie, piantate dai forestali nel circa 40 anni fa. I
fondali presentano un caratteristico ambiente sub-tropicale con associazioni
animali molto particolari e tipiche dei mari caldi. Il coralligeno, per
la presenza di madreporari, si trova a profondità minime ed a brevissima
distanza dalla costa. Si incontrano infine coloratissimi nudibranchi ed
il gasteropode " Mitra zonata ", la cui conchiglia scura a fasce marroni
chiare è molto ricercata e considerata una vera rarità dai collezionisti.
Il litorale della riserva di Porto Cesareo è molto frastagliato e vario:
dalle spianate calcaree dei terrazzi si passa alle spiagge, dove la duna
costiera ospita una fitta vegetazione arbustiva tra golfi, insenature,
speroni rocciosi, scogli e isolotti. L'integrità dei fondali è testimoniata
dal recente avvistamento di alcuni giovani esemplari di Caretta caretta,
che è ormai una rarità in Italia peninsulare. In forma ufficiosa l'annuncio
della istituzione di n.6 riserve marine, tra cui quella di Porto Cesareo,
era già stato dato dal Ministro Ronchi in occasione della Prima Conferenza
Nazionale Aree Naturali Protette organizzata a Roma, dal 25-28 settembre
1997, dal Ministro dell'Ambiente. L'area interessa i comuni Porto Cesareo
e di Nardò, entrambi della Provincia di Lecce. Una prima perimetrazione
della Riserva era stata indicata dal Comitato per le Aree Naturali Protette
( G.U. n. 214 del 13.0931997, suppl. n.183 ). L'area protetta di Porto
Cesareo è stata istituita ufficialmente il 12 dicembre 1997, con il Decreto
del Ministro dell' Ambiente pubblicato sulla " GAZZETTA UFFICIALE N. 045
SERIE GENERALE PARTE PRIMA DEL 24 02 1998 ".

Zona
A
Rriserva integrale
In tale zona sono vietati: l'asportazione anche parziale ed il danneggiamento
delle formazioni geologiche e minerali; la navigazione, l'accesso e la
sosta con navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, escluse le imbarcazioni
di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso e quelle d'appoggio
ai programmi di ricerca scientifica nei modi esplicitamente autorizzati
dall'ente di gestione della riserva; la pesca sia professionale che sportiva
con qualunque mezzo esercitata, la caccia, la cattura, la raccolta, il
danneggiamento e, in genere, qualunque attività che possa costituire pericolo
e turbamento delle specie animali e vegetali, ivi compresa l'immissione
di specie estranee; l'alterazione con qualunque mezzo, diretta o indiretta,
dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua,
nonché la discarica di rifiuti solidi e liquidi e, in genere, l'immissione
di qualunque sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le
caratteristiche dell'ambiente marino, l'introduzione di armi, esplosivi
e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura nonché sostanze tossiche
o inquinanti; le attività che possono comunque arrecare danno, intralcio
o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica
da attuarsi nell'area. La navigazione nella fascia di mare prospiciente
la suddetta area, per una larghezza di circa 1.000 metri a partire dal
confine dell'area protetta, dovrà essere effettuata ad una velocità massima
di dieci nodi.
Zona
B
Rriserva generale
In tale zona sono consentiti: l'accesso e la navigazione purché effettuati
a velocità non superiore ai 10 nodi; la navigazione alle imbarcazioni
di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso, a quelle d'appoggio
ai programmi di ricerca scientifica, nonché a quelle per la fruizione,
nei modi esplicitamente autorizzati dall'ente gestore della riserva; l'accesso
a motore alle imbarcazioni per l'esercizio della pesca professionale ai
pescatori espressamente autorizzati dall'ente gestore dell'area marina
protetta con mezzi selettivi autorizzati dal medesimo ente; la balneazione;
le attività subacquee compatibili con la tutela delle specie viventi e
la conservazione dei fondali (fotografia, riprese, turismo subacqueo,
ecc.); il prelievo di organismi e minerali per motivi di studio, esplicitamente
autorizzato dall'ente gestore; l'attività di pesca sportiva con canna
e senza mulinello con lenza da fermo. In quest'area sono vietati: l'ancoraggio;
la pesca subacquea; la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento
e, in genere, qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento
delle specie animali e vegetali, ivi compresa l'immissione di specie estranee;
l'alterazione con qualunque mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente
geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonché la discarica
di rifiuti solidi e liquidi e, in genere, l'immissione di qualunque sostanza
che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente
marino, l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo
o di cattura nonché sostanze tossiche o inquinanti; le attività che possono
comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei
programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area.
Zona
C
Rriserva parziale
In tale zona sono consentiti: l'accesso e transito ad imbarcazioni dotate
o meno di motore purché osservino una velocità non superiore a dieci nodi
per raggiungere le zone di ormeggio regolamentato; l'accesso alle imbarcazioni
di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso ed a quelle d'appoggio
ai programmi di ricerca scientifica e di fruizione nei modi esplicitamente
autorizzati dall'ente gestore della riserva; l'esercizio della pesca professionale,
con i mezzi selettivi autorizzati dall'ente gestore dell'area marina protetta;
l'ormeggio alle strutture galleggianti ed a quelle fisse a terra appositamente
predisposte dall'ente gestore, con particolare riferimento all'area compresa
tra la Penisola della Strega e la terraferma; la balneazione; le attività
subacquee compatibili con la tutela delle specie viventi e la conservazione
dei fondali (fotografia, riprese, turismo subacqueo, ecc.); il prelievo
di organismi e minerali per motivi di studio, esplicitamente autorizzato
dall'ente gestore; la pesca sportiva con sole lenze e canne da fermo anche
effettuata da riva. In quest'area sono vietati: l'ancoraggio; l'ormeggio
non regolamentato; la pesca subacquea; la caccia, la cattura, la raccolta,
il danneggiamento e, in genere, qualunque attività che possa costituire
pericolo o turbamento delle specie animali e vegetali, ivi compresa l'immissione
di specie estranee; l'alterazione con qualunque mezzo, diretta o indiretta,
dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua,
nonché la discarica di rifiuti solidi e liquidi e, in genere, l'immissione
di qualunque sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le
caratteristiche dell'ambiente marino; l'introduzione di armi, esplosivi
e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura nonché sostanze tossiche
o inquinanti; le attività che possono comunque arrecare danno, intralcio
o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica
da attuarsi nell'area.
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